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Sez. 6, Sentenza n. 3425 del 14/01/1974 Ud. (dep. 03/05/1974) Rv. 126871 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - ESAME DI PERSONA RICOVERATA PER FERIMENTO DA ARMA DA FUOCO - ACCERTAMENTO DI SUA RESPONSABILITA PENALE - INFORMAZIONI DA PARTE DELLA POLIZIA CHE SI SAREBBE PROCEDUTO A DENUNCIARE LA PERSONA STESSA - MANCANZA DELLA PRESENZA DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126871-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - ESAME DI PERSONA RICOVERATA PER FERIMENTO DA ARMA DA FUOCO - ACCERTAMENTO DI SUA RESPONSABILITA PENALE - INFORMAZIONI DA PARTE DELLA POLIZIA CHE SI SAREBBE PROCEDUTO A DENUNCIARE LA PERSONA STESSA - MANCANZA DELLA PRESENZA DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA.*

Non costituisce interrogatorio, e, quindi, atto istruttorio l'esame, da parte della polizia giudiziaria, di persona ricoverata in ospedale per ferita da arma da fuoco, inteso a raccogliere notizie circa le cause e le modalita del ferimento e gli eventuali autori di reato. Non si ha, pertanto, violazione degli artt 225 e 304 bis cod proc pen qualora al predetto esame non partecipi il difensore, anche se a conclusione dell'indagine suddetta, in seguito alla dichiarazione dell'interessato di essersi ferito accidentalmente con una pistola portata fuori della propria abitazione, senza la prescritta licenza, l'ufficiale di polizia giudiziaria lo abbia avvertito che sarebbe stato denunciato per porto abusivo di arma, e gli abbia chiesto, ricevendone risposta negativa, se avesse un difensore di fiducia. Nell'ipotesi sopradescritta il pretore puo emettere decreto di citazione a giudizio, senza dover compiere preventivamente alcun altro adempimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)