Sez. 2, Sentenza n. 977 del 11/05/1967 (Rv. 327243 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - INGIUNZIONE - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SEDE PROVINCIALE DELL'INPS - PROVA SCRITTA IDONEA AI FINI DELL'INGIUNZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - INGIUNZIONE - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SEDE PROVINCIALE DELL'INPS - PROVA SCRITTA IDONEA AI FINI DELL'INGIUNZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*
Ai sensi dell'art. 635, comma secondo, cod.proc.civ., per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali, costituiscono prova idonea, ai fini del processo monitorio ordinario, gli accertamenti eseguiti dall' ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti. In particolare e con riferimento alle certificazioni dei funzionari degli enti, ne consegue che ben puo il giudice pronunciare ingiunzione di pagamento, per il recupero dei contributi assistenziali e previdenziali, alla stregua di un'attestazione rilasciata dal direttore della Sede provinciale dell' INPS, meritevole di fede quanto alla sua autenticita, anche se priva di efficacia probatoria assoluta nella successiva fase del procedimento cognitivo conseguente ad opposizione. (Conf.677-65, 4227-56, 898-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)