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Sez. 1, Sentenza n. 2789 del 07/02/1984 Ud. (dep. 23/03/1984) Rv. 163339 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DEI SOLI ELEMENTI RITENUTI RILEVANTI E DECISIVI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163339-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DEI SOLI ELEMENTI RITENUTI RILEVANTI E DECISIVI - SUFFICIENZA.*

Ai fini della concessione o del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice di merito, al fine di dimostrare il corretto Esercizio della facoltà discrezionale affidatagli dalla legge, è tenuto soltanto ad indicare gli elementi ritenuti rilevanti e decisivi, rimanendo superati, anche implicitamente, tutti gli altri favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. (V mass n 150595; (V mass n 154144).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)