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Sez. 1, Sentenza n. 11621 del 17/09/2001 (Rv. 549249 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Espropriazione - Indennità - Determinazione - Accertamento della natura del fondo - Erroneità risultante dalla relazione del ctu - Revocazione - Ammissibilità - Cassazione per errore di diritto - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549249-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

La deduzione di un errore del giudice di merito nella qualificazione di edificabilità legale dei terreni espropriati, che il ctu avrebbe viceversa localizzato assolutamente al di fuori del piano di zona per l'edilizia economica e popolare, e ubicati, in base al piano di fabbricazione, in zona a verde agricolo di rispetto, è assimilabile ad errore di fatto risultante dagli atti di causa, abilitante, in base all'art. 395 cod. proc. civ., ad impugnare la sentenza per revocazione, ma non ad invocare l'errore di diritto ai fini della cassazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)