Sez. 1, Sentenza n. 5480 del 04/06/1998 (Rv. 516065 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Giudice della revocazione - Verifica dell'errore di fatto - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
La verifica in ordine all'esistenza di un errore di fatto, da compiersi dal giudice della revocazione, va condotta alla stregua dell'iter logico - valutativo seguito nella sentenza impugnata, senza possibilità di giustificare la correttezza dell'affermazione censurata come erronea, in base ad autonome dimostrazioni e argomentazioni logiche (nella specie la suprema corte ha cassato la sentenza, resa nel giudizio di revocazione, che di fronte all'attribuzione, nella sentenza impugnata, di un valore ad un'immobile espropriato palesemente diverso da quello indicato dal c.t.u., cui il giudice direttamente ed espressamente si richiamava, aveva giustificato tale indicazione attraverso un'autonoma e originale dimostrazione integrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)