Sez. 4, Sentenza n. 10048 del 16/07/1993 Ud. (dep. 08/11/1993) Rv. 195696 - 01
Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio colposo - In genere | Incendio derivato dalla dolosa omissione di misure antinfortunistiche - Morte di alcuni operai - Concorso tra il reato di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen. e quello previsto dall'art. 589, commi secondo e terzo, cod. pen. - Sussistenza.
Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio colposo - In genere
Qualora dall'ammissione dolosa di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni su lavoro sia derivato un disastroso incendio nel quale abbiano perso la vita alcuni operai mentre espletavano attività lavorative, sussiste concorso formale tra il reato di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen. e quello previsto dall'art. 589, commi secondo e terzo, cod. pen.. Tali previsioni normative, infatti, considerano distinte situazioni tipiche, vale a dire la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e la morte non voluta di una o più persone, e tutelano interessi differenti, cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Poiché il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen., costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio, causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato ex art. 437, comma secondo, cod. pen., ma costituisce reato autonomo. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e, quindi, non viola il principio del "ne bis in idem".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 com. 2, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 589 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)