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Sez. 5, Sentenza n. 215 del 10/01/2003 (Rv. 559583 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Impresa di intermediazione finanziaria - Applicabilità dell'imposta - Presupposti - Rilevante componente patrimoniale della organizzazione imprenditoriale - Accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559583-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema di ILOR sui redditi d'impresa, è necessario - ai fini della decisione della controversia - accertare, ai sensi degli artt. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 2195 cod. civ., il presupposto della esistenza di una non irrilevante componente patrimoniale della organizzazione imprenditoriale. Quindi, poiché anche nella attività di intermediazione finanziaria, soltanto l'organizzazione incardinata su una proprietà capitalistica, che persegue lo scopo del profitto attraverso l'applicazione ai mezzi di produzione della forma di lavoro acquisita, produce reddito d'impresa ai fini ILOR, non incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza che, a tal fine, prenda in considerazione in una singola fattispecie, esaminabili analiticamente, quali univoci profili concorrenti, l'attività lavorativa di terzi, la esposizione finanziaria correlata alla acquisizione di beni strumentali, lo svolgimento dell'attività in più immobili di diverse località.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)