Sez. L, Sentenza n. 2868 del 24/03/1987 (Rv. 451991 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DISCIPLINA EX ART. 6 DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - VIGORE DELL'ART. 27 LETT. A), ALL. A R.D. N. 148 DEL 1931 - PERSISTENZA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONE DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DISCIPLINA EX ART. 6 DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - VIGORE DELL'ART. 27 LETT. A), ALL. A R.D. N. 148 DEL 1931 - PERSISTENZA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONE DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.*
La norma dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 1982 n. 54) - che consente ai lavoratori, che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, di optare, sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, per la prosecuzione dell'attività fino al conseguimento di tale requisito e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non richiedano o non abbiano ottenuto la liquidazione di una pensione - non è applicabile, ostandovi il principio lex posterior generalis non derogat legi priori special al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, soggetto, siccome intermedio fra l'impiego pubblico e quello privato, ad una organica e compiuta disciplina speciale, che, con l'art. 27, lett. A), del regolamento all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, prevede come limite massimo di età quello di cinquantacinque anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e quello di sessant'anni per gli addetti agli altri servizi; né tale inapplicabilità - contro la quale non sono desumibili argomenti né dalla lettera né dalla ratio dell'art. 6 suddetto - comporta violazione del principio costituzionale di uguaglianza, attesa la non omogeneità delle situazioni del dipendente autoferrotranviario e del dipendente di imprese private. (V 5318/86, mass n 447882; (V 300/85, Corte cost.; (V 6565/82, mass n 424187).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)