Sez. L, Sentenza n. 9202 del 11/12/1987 (Rv. 456413 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 58 DELLA LEGGE N. 658 DEL 1967 - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA FINO AI QUARANTA ANNI DI CONTRIBUZIONE E NON OLTRE IL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ - CARATTERE INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE EROGATA DALLA PREDETTA PREVIDENZA - CONFIGURABILITÀ - ART. 6 DEL D.L. N. 791 DEL 1981 - OPERATIVITÀ - SUCCESSIVE MODIFICHE INTENSIVE EX LEGGE DI CONVERSIONE N. 54 DEL 1982 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 58 DELLA LEGGE N. 658 DEL 1967 - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA FINO AI QUARANTA ANNI DI CONTRIBUZIONE E NON OLTRE IL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ - CARATTERE INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE EROGATA DALLA PREDETTA PREVIDENZA - CONFIGURABILITÀ - ART. 6 DEL D.L. N. 791 DEL 1981 - OPERATIVITÀ - SUCCESSIVE MODIFICHE INTENSIVE EX LEGGE DI CONVERSIONE N. 54 DEL 1982 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 58 della legge 27 luglio 1967 n. 658, il personale amministrativo delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali è assoggettato anche alla Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, oltre ad essere iscritto alla gestione speciale della previdenza marinara, la quale corrisponde un trattamento di pensione che, ai sensi dell'art. 60 della stessa legge, è integrativo di quello derivante dall'Assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, detto personale (il cui rapporto di lavoro è di diritto comune e non soggiace alla disciplina del codice della navigazione) beneficia della facoltà di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa - fino al raggiungimento del requisito dei quarant'anni di contribuzione e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età (con conseguente applicabilità della legge n. 604 del 1966 in deroga al disposto dell'art. 11 della medesima) - già per effetto dell'originaria formulazione dello art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 e, quindi, indipendentemente dalle modifiche estensive poi a tale norma apportate dalla legge di conversione (n. 54 del 1982), che ha previsto identica facoltà di opzione anche per gli iscritti a gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria. (V 5120/87, mass n 453718; (V 2868/87, mass n 451991).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 114, Cod. Navig. art. 129, DPR 26/12/1962 num. 2109 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/1967 num. 658 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1967 num. 658 art. 60, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)