Sez. 3, Sentenza n. 9082 del 19/04/2006 (Rv. 589325 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Determinazione - Criteri - Valore riferito alla domanda iniziale - Interessi e rivalutazione maturati nelle more della controversia - Irrilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della lite, senza che assumano rilievo, al riguardo, gli interessi e la rivalutazione maturati sulla somma capitale nelle more della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)