Sez. 6, Sentenza n. 6086 del 21/02/1980 Ud. (dep. 13/05/1980) Rv. 145290 - 01
REATO - REATO PERMANENTE - MOMENTO CONSUMATIVO - CONTESTAZIONE DELLA DATA DELL'ACCERTAMENTO - PROVA DI UN DIVERSO MOMENTO CONSUMATIVO - ONERE DELLE PARTI - MANCANZA DI PROVA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - E QUELLA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
REATO - REATO PERMANENTE - MOMENTO CONSUMATIVO - CONTESTAZIONE DELLA DATA DELL'ACCERTAMENTO - PROVA DI UN DIVERSO MOMENTO CONSUMATIVO - ONERE DELLE PARTI - MANCANZA DI PROVA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - E QUELLA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
Una volta contestata la data dell'accertamento del reato, e compito dell'imputato offrire la prova che la permanenza del reato e cessata per avere egli compiuto Atti idonei a tale scopo. In Mancanza di una tale prova la cessazione della permanenza deve necessariamente essere indicata nella data della sentenza di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)