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Sez. 6, Sentenza n. 6086 del 21/02/1980 Ud. (dep. 13/05/1980) Rv. 145290 - 01

REATO - REATO PERMANENTE - MOMENTO CONSUMATIVO - CONTESTAZIONE DELLA DATA DELL'ACCERTAMENTO - PROVA DI UN DIVERSO MOMENTO CONSUMATIVO - ONERE DELLE PARTI - MANCANZA DI PROVA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - E QUELLA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1980-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145290-01

REATO - REATO PERMANENTE - MOMENTO CONSUMATIVO - CONTESTAZIONE DELLA DATA DELL'ACCERTAMENTO - PROVA DI UN DIVERSO MOMENTO CONSUMATIVO - ONERE DELLE PARTI - MANCANZA DI PROVA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - E QUELLA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*

Una volta contestata la data dell'accertamento del reato, e compito dell'imputato offrire la prova che la permanenza del reato e cessata per avere egli compiuto Atti idonei a tale scopo. In Mancanza di una tale prova la cessazione della permanenza deve necessariamente essere indicata nella data della sentenza di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)