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Sez. 3, Sentenza n. 12115 del 17/05/2013 (Rv. 626399 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. di astenersi per aver adottato atti della procedura esecutiva - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione di nullità della sentenza per irregolare costituzione del giudice - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626399-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

In difetto di ricorso per la ricusazione del giudice, ai sensi degli artt. 51, primo comma, n. 4), e 52 cod. proc. civ., è inammissibile il successivo ricorso per cassazione con cui il debitore esecutato - nell'impugnare la sentenza emessa ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. - si dolga di un'asserita incompatibilità del giudice dell'esecuzione, in relazione al compimento di atti della procedura esecutiva anteriori rispetto alla decisione adottata sulla proposta opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)