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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 22854 del 28/10/2014 (Rv. 633286 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione per aver conosciuto degli atti oggetto dell'opposizione - Violazione - Deducibilità - Ricusazione - Necessità - Motivo di nullità della sentenza in fase di impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633286-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 186 bis, Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 52 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)