Sez. 1, Sentenza n. 5325 del 09/08/1983 (Rv. 430247 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA DI UN MAGGIOR REDDITO RISPETTO A QUELLO DENUNCIATO IN BASE AL CANONE DI LOCAZIONE - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA DI UN MAGGIOR REDDITO RISPETTO A QUELLO DENUNCIATO IN BASE AL CANONE DI LOCAZIONE - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
In tema d'imposta sui fabbricati, l'accertamento in rettifica di un maggior reddito, rispetto a quello denunciato in base al canone di locazione, sotto il profilo dell'inferiorità di questo a quelli correnti per fabbricati analoghi, assolve l'Obbligo della motivazione, ai sensi ed agli effetti degli artt. 37 e 74 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, solo quando si riferisca ad una comparazione specifica e concreta con il reddito di determinati immobili in condizioni e con caratteristiche simili, e non anche, pertanto, quando contenga una stampigliatura del tutto generica, con riferimento ad altri fabbricati ed altri redditi non meglio specificati, sì da sottrarsi ad ogni controllo e da precludere al contribuente un'adeguata possibilità di difesa a fronte della pretesa fiscale.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 74, Legge 23/02/1960 num. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)