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Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 06/12/1985 (Rv. 443279 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - UNICO AVVISO PER ACCERTAMENTI RELATIVI AD UNA PLURALITÀ DI DICHIARAZIONI ANNUALI - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443279-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - UNICO AVVISO PER ACCERTAMENTI RELATIVI AD UNA PLURALITÀ DI DICHIARAZIONI ANNUALI - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema d'imposta sul valore aggiunto, l'amministrazione finanziaria, qualora si avvalga del potere di rettificare la dichiarazione annuale del contribuente, nei casi consentiti dall'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, deve notificare avviso di rettifica, ai sensi del successivo art. 56, e tale avviso, a pena di nullità di esso (e quindi di carenza di un presupposto della pretesa impositiva, denunciabile in Sede giudiziaria), deve contenere la specifica indicazione degli errori, omissioni, false od inesatte attestazioni su cui è fondata la rettifica medesima, nonché dei relativi elementi probatori, sì da consentire al contribuente di comprendere esattamente i fatti contestatigli e di esercitare adeguatamente le proprie difese. Tale Obbligo di motivazione non esclude che un unico avviso possa riguardare gli accertamenti relativi ad una pluralità di dichiarazioni annuali, né che l'avviso stesso possa riferirsi "per relationem" ad altri Atti amministrativi o documenti noti al contribuente (quali verbali di visite ispettive), ma, anche in queste ipotesi, devono essere soddisfatte le indicate esigenze, e quindi l'Obbligo medesimo può ritenersi osservato solo in presenza di un richiamo ad Atti o documenti che contengano una distinta contestazione, anno per anno, delle rettifiche effettuate, nonché dei sopra specificati fatti ed elementi posti a loro fondamento. (V 4541/84, mass n 436442; (V 5325/83, mass n 430247; (V 602/81, mass n 411086).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)