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Sez. 1, Sentenza n. 2560 del 12/03/1987 (Rv. 451709 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA NEGATIVA DEL PRIVILEGIO RICONOSCIUTO IN SEDE CONCORSUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451709-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA NEGATIVA DEL PRIVILEGIO RICONOSCIUTO IN SEDE CONCORSUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel concordato preventivo, qualora l'indagine sul rango privilegiato o meno dei crediti sia rimasta, come di norma, nei limiti di un accertamento meramente incidentale, in Mancanza di statuizioni pregiudiziali rese in proposito dal tribunale (in esito ad indagini sollecitate dagli interessati o promosse dal tribunale medesimo), l'omologazione del concordato stesso non osta a che, nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, possa essere chiesta ed ottenuta una pronuncia negativa del privilegio (prima) riconosciuto in Sede concorsuale, quale mezzo al fine di sentire assoggettare il relativo credito alla percentuale concordataria (con conseguente restituzione delle somme versate in eccedenza nella fase di esecuzione del concordato). (V 2540/58).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 174, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 174, Legge Falliment. art. 177, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 177, Legge Falliment. art. 178, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 178 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)