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Sez. 1, Sentenza n. 2104 del 14/02/2002 (Rv. 552280 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Entità e natura dei crediti ammessi - Accertamento - Natura meramente delibativa e funzionale al calcolo delle maggioranze - Conseguenze - Efficacia preclusiva di un successivo giudizio di cognizione relativo alla natura del credito ammesso - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552280-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, qualora si renda necessario, in seno al giudizio di omologazione, un'accertamento sull'entità e sulla natura dei crediti ammessi, non può in alcun modo ritenersi preclusa l'instaurazione di un successivo, ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell'importo e del rango (privilegiato o chirografario) dei predetti crediti, avendo l'accertamento "de quo" natura esclusivamente delibativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)