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Sez. U, Sentenza n. 636 del 04/03/1966 (Rv. 321262 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONE EMESSA IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - SINDACABILITA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321262-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONE EMESSA IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - SINDACABILITA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*

La decisione emessa dal consiglio di stato, adito per ottenere l'esecuzione di un precedente giudicato amministrativo ai sensi dell'art.27 n.4 del T.U. 26 giugno 1924, n.1054 -norma che, pacificamente, si applica non solo al giudicato del giudice ordinario, ma anche a quello amministrativo- non e sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per pretesi errori di interpretazione e di applicazione del precedente giudicato amministrativo, o delle norme riguardanti l'esecuzione stessa, che attengono all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge e non all'osservanza dei suoi limiti esterni, dando luogo ad un mero vizio in procedendo. Difetto di giurisdizione e profilabile solo nell'ipotesi in cui il giudice amministrativo, nell'attuare il giudicato, emetta provvedimenti che rientrano nel potere discrezionale della pubblica amministrazione. *

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)