Sez. U, Sentenza n. 1456 del 26/02/1990 (Rv. 465547 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONE RESA IN SEDE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - ERRORI DI INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO O DELLE NORME RELATIVE ALLA SUA ESECUZIONE - SINDACATO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONE RESA IN SEDE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - ERRORI DI INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO O DELLE NORME RELATIVE ALLA SUA ESECUZIONE - SINDACATO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
La decisione del consiglio di stato, emessa in Sede di giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un precedente giudicato amministrativo, non è sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per pretesi errori d'interpretazione del giudicato stesso o delle norme relative alla sua esecuzione, sostanziandosi gli errori predetti in vizi in procedendo che attengono all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo e non comportando l'inosservanza dei suoi limiti esterni. (V 8792/87, mass n 456176; (V 4568/86, mass n 447306; (V 886/84, mass n 433087; (V 673/84, mass n 432936; (V 636/66, mass n 321262).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)