Sez. 1, Sentenza n. 4760 del 08/07/1999 Cc. (dep. 27/09/1999) Rv. 214208 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'ordine di esecuzione in vista dell'eventuale istanza di concessione di una misura alternativa - Termine di trenta giorni per la proposizione di detta istanza - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
Al termine di trenta giorni entro il quale, con decorrenza dalla consegna al condannato dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione, deve essere presentata, ai sensi dell'art.656, comma 5, c.p.p. (nel testo introdotto dall'art.1 della legge 27 maggio 1998 n.165) l'istanza di concessione di una delle previste misure alternative alla detenzione, non si applica, trattandosi di termine che non si colloca nell'ambito di un'attività giurisdizionale, la sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n.742.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)