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Sez. 5, Sentenza n. 483 del 25/01/2000 Cc. (dep. 28/02/2000) Rv. 215487 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Esecuzione - sospensione - Termine per l'istanza di misura alternativa - Sospensione feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215487-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La sospensione dei termini nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 si applica anche al termine fissato dall'art. 656 cod. proc. pen. per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere, dopo la sospensione dell'esecuzione disposta dal P.M., la concessione di una misura alternativa alla detenzione, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò in quanto si tratta di un termine stabilito per l'esercizio del diritto di difesa, che la legge n. 742/69 mira a tutelare. Nè può dubitarsi del carattere processuale di tale termine, posto che l'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen. (che detta la nuova disciplina della sospensione feriale in materia penale), opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)