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Sez. T, Ordinanza n. 4702 del 02/03/2026 (Rv. 678301-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza emessa in fattispecie di litisconsorzio facoltativo - Tassabilità dei singoli rapporti giuridici - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678301-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

L'imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale ma il rapporto o i rapporti in essa racchiusi, di modo che, nelle fattispecie di litisconsorzio facoltativo, i rapporti giuridici relativi a ciascuna parte restano distinti e autonomamente tassabili, facendo capo a titoli che, pur nell'identità delle questioni, sono per loro natura scindibili.

Cod. Proc. Civ. art. 103, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)