Sez. T, Ordinanza n. 4702 del 02/03/2026 (Rv. 678301-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza emessa in fattispecie di litisconsorzio facoltativo - Tassabilità dei singoli rapporti giuridici - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
L'imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale ma il rapporto o i rapporti in essa racchiusi, di modo che, nelle fattispecie di litisconsorzio facoltativo, i rapporti giuridici relativi a ciascuna parte restano distinti e autonomamente tassabili, facendo capo a titoli che, pur nell'identità delle questioni, sono per loro natura scindibili.
Cod. Proc. Civ. art. 103, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)