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Sez. U, Sentenza n. 758 del 28/01/1988 (Rv. 457174 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE DELLA S.C. - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI ESTRANEI AL PROCESSO.*
Stato
decisa il 1988-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457174-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE DELLA S.C. - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI ESTRANEI AL PROCESSO.*

Nella controversia promossa da un elettore per contestare i risultati di elezioni amministrative, qualora le Sezioni Unite, in Sede di regolamento preventivo, abbiano statuito sulla giurisdizione, deve escludersi che la relativa questione possa nuovamente essere rimessa in discussione, su ricorso per regolamento promosso da un altro elettore successivamente intervenuto in causa, atteso che nel contenzioso elettorale, il quale investe problemi di status, il giudicato spiega necessariamente autorità "erga omnes", e, quindi, anche nei confronti dei legittimati all'Azione popolare rimasti estranei al processo prima della formazione del giudicato stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)