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Sez. 1, Sentenza n. 6920 del 24/07/1997 (Rv. 506223 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Elezioni regionali - Controversie in tema di eleggibilità e decadenze - Sentenza di primo grado - Impugnazione - Legittimazione attiva - Spettante "a qualsiasi elettore o a chiunque vi abbia interesse" ex art. 82 del D.p.r. n. 570 del 1960 - Conseguenze - Declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione proposta da una delle parti del giudizio di primo grado - Conseguente inammissibilità dell'appello proposto da elettori non partecipi a quel grado di giudizio - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506223-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza relativi alle elezioni regionali, le pronunce di primo grado del tribunale possono essere impugnate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 82/2 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dinanzi alla Corte di appello territorialmente competente, da qualsiasi elettore della regione non partecipe del primo giudizio nel termine di venti giorni a decorrere dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza nell'albo pretorio del comune, mentre il termine per la proposizione dell'appello per coloro che ebbero a partecipare al giudizio di primo grado, parimenti stabilito in venti giorni, decorre (diversamente) dalla notifica della relativa sentenza, con la conseguenza che la improcedibilità dell'appello proposto da una delle parti del giudizio di primo grado non può tradursi nella automatica inammissibilità (o improcedibilità), "ipso facto", dell'appello separatamente proposto da elettori - non partecipi di quel primo giudizio - titolari di un autonomo potere di impugnazione non subordinato al buon esito dell'appello proposto dalla parte del giudizio di primo grado (appello che potrebbe risultare, addirittura, dolosamente improcedibile). Nè, in contrario, è legittimo sostenere che la dichiarata improcedibilità del primo appello comporti il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con effetto "erga omnes" (essendo, invece, tale effetto impedito proprio dalla - tempestiva - proposizione del secondo appello, non trattandosi, nel caso di specie, di giudicato sulla giurisdizione, bensì sul merito), ovvero che effetti preclusivi alla seconda impugnazione possano scaturire, ex art. 335 cod. proc. civ., come conseguenza della mancata riunione delle impugnazioni separate (atteso che, in caso di mancata riunione, affinché sia predicabile l'effetto di improcedibilità per la seconda impugnazione, in presenza di una pronuncia sulla prima, è necessario che quest'ultima sia stata, comunque, validamente proposta).

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)