Sez. 4, Sentenza n. 12527 del 24/03/1980 Ud. (dep. 26/11/1980) Rv. 146858 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - INDULTO POTENZIALMENTE APPLICABILE ALLA PENA PRINCIPALE - ELIMINAZIONE E RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE - AMMISSIBILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - INDULTO POTENZIALMENTE APPLICABILE ALLA PENA PRINCIPALE - ELIMINAZIONE E RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE - AMMISSIBILITA.*
La sanzione della sospensione della patente di guida deve essere eliminata, a norma dell'art 11 legge 3 agosto 1978 n 405, anche quando, pur essendo applicabile in concreto l'indulto, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. (V mass n 142241; (V mass n 141758).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)