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Sez. 4, Sentenza n. 3601 del 22/02/1979 Ud. (dep. 07/04/1979) Rv. 141758 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 ART 11 - REATO COLPOSO - APPLICAZIONE ALLA PENA PRINCIPALE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141758-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 ART 11 - REATO COLPOSO - APPLICAZIONE ALLA PENA PRINCIPALE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - AMMISSIBILITA.*

La sospensione condizionale della pena principale inflitta per il delitto colposo aggravato da violazione di norme sulla circolazione stradale non e di ostacolo per l'applicazione dell'indulto alla sanzione atipica della sospensione della patente di guida giacche la condizione contenuta nella seconda parte dell'art 11 legge 3 agosto 1978 n 405 ("quando per tale reato si applica l'indulto") va intesa nel senso di una statuizione riferita alla concedibilita in astratto dell'indulto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)