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Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016 (Rv. 641314 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI | Coppie omosessuali - Divieto costituzionale di accogliere o generare figli - Insussistenza - Conseguenze - Atto di nascita straniero - Figlio di due madri per fecondazione eterologa con donazione di ovocita dall'una all'altra - Riconoscibilità in Italia.
Stato
decisa il 2016-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641314-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI

È riconoscibile in Italia un atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che il nato è figlio di due donne (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), atteso che non esiste, a livello di principi costituzionali primari, come tali di ordine pubblico ed immodificabili dal legislatore ordinario, alcun divieto, per le coppie omosessuali, di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie eterosessuali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 31, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 13 com. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)