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Sez. 1, Sentenza n. 12962 del 22/06/2016 (Rv. 640133 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - IN GENERE | Art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 183 del 1984 - Presupposto - Constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo - Interpretazione - Accesso all'adozione da parte di singoli e coppie di fatto - Possibilità - Orientamento sessuale del richiedente e natura della sua relazione con il "partner" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640133-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - IN GENERE

In tema di adozione in casi particolari, l'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 183 del 1994, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della "condicio legis" della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo», che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico. La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, inoltre, implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, senza che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l'impossibilità dell'affidamento preadottivo) che in concreto (l'indagine sull'interesse del minore), possa svolgersi dando rilievo, anche indirettamente, all'orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente relazione da questo stabilita con il proprio "partner".

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 7 com. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 com. 1 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 57 com. 1 n. 2, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 25, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)