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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17535 del 28/06/2019 (Rv. 654376 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Servizi resi dalla controllante - Deducibilità dei costi - Effettività e inerenza dei costi - Onere della prova - A carico del contribuente - Specifica allegazione - Necessità.
Stato
decisa il 2019-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654376-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di reddito di impresa, la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali e sui servizi prestati dalla controllante è subordinata all'effettività ed inerenza della spesa in ordine all'attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che ne sia derivato a quest'ultima, sulla quale grava l'onere di specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, a fronte di documentazione idonea a comprovare l'inerenza e l'effettiva erogazione dei costi sostenuti dalla contribuente per servizi di management ricevuti dalla controllante, ne aveva escluso la deducibilità).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)