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Sez. 5 - , Sentenza n. 2599 del 27/01/2023 (Rv. 666759 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Reddito di impresa - Costi cd. infragruppo - Deducibilità - Criteri - Accordi infragruppo - Servizi resi dalla controllante - Onere della prova - A carico della contribuente - Specifica allegazione - Necessità.
Stato
decisa il 2023-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666759-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In materia di costi cd. infragruppo, affinché il corrispettivo, riconosciuto alla capogruppo o alla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, sia deducibile dalla società che lo riceve, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata, anche se a quei

costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto; ne consegue che l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati grava sulla contribuente controllata che affermi di aver ricevuto il servizio, tenuta ad una specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)