Sez. 3, Sentenza n. 1812 del 09/07/1966 (Rv. 323539 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - EFFETTI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - EFFETTI.*
L'esistenza di un rischio piu grave di quello assunto dall'assicuratore, dapprima ignorato da quest'ultimo e appreso soltanto in occasione del sinistro, da luogo alle conseguenze indicate nell'ultimo comma del l'art. 1898 cod.civ., e cioe importa l'esclusione o l'attenuazione dell'Obbligo dell'indennizzo a seconda che l'aggravamento sia tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione, se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto, ovvero avrebbe egualmente stipulato l'Assicurazione, ma esigendo un premio maggiore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1898
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)