Sez. 1, Sentenza n. 2566 del 23/05/1978 (Rv. 391913 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - CONOSCENZA DA PARTE DELL'ASSICURATORE AL MOMENTO DELL'EVENTO - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - CONOSCENZA DA PARTE DELL'ASSICURATORE AL MOMENTO DELL'EVENTO - CONSEGUENZE.*
L'esistenza di un rischio piu grave di quello assunto con il contratto, che venga appresa dall'assicuratore solo in occasione dell'evento, da luogo alle conseguenze di cui all'art 1898 quinto comma cod civ (esclusione o riduzione dell'indennizzo, a seconda che l'assicuratore, conoscendo il rischio al momento del contratto, non lo avrebbe stipulato, o lo avrebbe stipulato con un premio maggiore). (V 1812/66, mass n 323539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1898
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)