Sez. 2, Sentenza n. 8561 del 12/04/2006 (Rv. 588332 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Sentenza in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Omessa pronuncia - Deduzione del vizio dinanzi al giudice di legittimità - Questione di diritto - Fondatezza - Potere di correzione della motivazione della S.C. - Sussistenza - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il ricorso per cassazione che denunzi il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo dell'opposizione può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l'enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinché dichiari infondato il motivo non esaminato.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 15/12/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)