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Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010 (Rv. 611365 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Accertamento della sussistenza di vizio "in procedendo" - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611365-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)