Sez. L, Sentenza n. 1066 del 03/03/1978 (Rv. 390425 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Un atto del datore di lavoro (nella specie, trasferimento di una linea di produzione) puo essere considerato come "discriminatorio" in pregiudizio del singolo dipendente, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 15 lettera b dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300), solo qualora si ricolleghi a ragioni e motivazioni inerenti alla posizione personale del dipendente stesso, e non anche, pertanto, quando configuri esclusivamente manifestazione del potere di iniziativa economica e di organizzazione dell'impresa. (V 4059/76, mass n 382727).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)