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Sez. L, Sentenza n. 868 del 01/02/1988 (Rv. 457254 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - ATTI DISCRIMINATORI - MOTIVO ILLECITO - SUSSISTENZA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457254-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - ATTI DISCRIMINATORI - MOTIVO ILLECITO - SUSSISTENZA - NECESSITÀ.*

A differenza della violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) che può aver luogo anche per sola colpa, l'atto discriminatorio, di cui l'art. 15 della legge n. 300 del 1970 sancisce la nullità, è, invece, qualificato da tipici motivi illeciti (il cui accertamento esige una rigorosa indagine anche sotto il profilo psicologico e la cui prova dev'essere fornita dal soggetto che ne allega l'esistenza), e cioè dall'intento del datore di lavoro, non tanto di avvantaggiare dei lavoratori da lui preferiti (al che si riferisce, sotto il profilo economico, la previsione dell'art. 16, primo comma, della stessa legge), quanto di nuocere ad altri lavoratori a causa del loro atteggiamento sindacale, politico, religioso ecc.; in particolare, la fattispecie di cui all'art. 15, lett. B), dello statuto dei lavoratori, se può essere realizzata attraverso qualsiasi comportamento (atto giuridico o condotta materiale) del datore di lavoro, esige che tale comportamento sia in diretto rapporto con le dette ragioni di carattere sindacale, politico o religioso, con la conseguenza che, ove tale diretto rapporto non sia dimostrato o sia addirittura da escludere, un determinato comportamento del datore di lavoro (nella specie, in tema di trasferimenti) può dar luogo solo alla violazione (fonte di Obbligo risarcitorio) dei doveri di correttezza e buona fede anzidetti, senza essere anche discriminatorio e, in quanto tale, colpito da nullità. (V 5226/87, mass n 453822; (V 1066/78, mass n 390425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)