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Sez. L, Sentenza n. 10534 del 27/11/1996 (Rv. 500833 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Modifica del requisito della riduzione della capacità lavorativa ex art. 9 del D.Lgs. n. 509 del 1988 - Decorrenza - Termine fissato dall'art. 3, ultimo comma, della legge n. 407 del 1990 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500833-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di assegno mensile di invalidità previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, la modifica al requisito della riduzione della capacità lavorativa introdotta dal primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 (che richiede, per la sussistenza del diritto all'assegno suddetto, che tale riduzione sia superiore al settantaquattro per cento), decorre dal 12 marzo 1992, data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992) che ha indicato le percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, atteso che non riguarda la suddetta decorrenza la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 407, che dispone che gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo decorrono dal 1 gennaio 1991.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)