Sez. 3, Sentenza n. 7044 del 24/01/2025 Ud. (dep. 20/02/2025) Rv. 287545-01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore corredata da fotocopia di un certificato medico - Inammissibilità - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
È inammissibile l'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore, avanzata direttamente in udienza e documentata mediante fotocopia di un certificato medico, posto che l'art. 121 cod. proc. pen. richiede che le memorie e le richieste rivolte al giudice siano presentate dalle parti con deposito in cancelleria, senza possibilità di produrre fotocopie con riserva di esibizione dell'originale, ostandovi la necessità di un'immediata decisione giudiziale, incidente sul prosieguo delle attività processuali, alla stregua degli atti prodotti "hic et nunc".
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)