Sez. 6, Sentenza n. 28244 del 30/01/2013 Ud. (dep. 28/06/2013) Rv. 256894 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore inoltrata a mezzo telefax - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)