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Sez. 2, Sentenza n. 1992 del 06/06/1969 (Rv. 341214 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - DIFFERENZA DALLA COSTRUZIONE IN APPOGGIO.*
Stato
decisa il 1969-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341214-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - DIFFERENZA DALLA COSTRUZIONE IN APPOGGIO.*

Ricorre l'ipotesi della costruzione in aderenza quando la nuova opera, pur combaciando perfettamente con altra costruzione, senza lasciare alcuna intercapedine, sia tuttavia autonoma ed indipendente dal punto di vista statico e funzionale deve ritenersi, invece, in appoggio l'edificio che fa sorreggere dal muro del vicino il peso degli elementi costruttivi e delle proprie strutture e che, comunque, usufruisca di esso per acquistare il necessario grado di stabilita e, quindi, raggiungere l'equilibrio delle forze da cui e sollecitata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)