Sez. 2, Sentenza n. 6443 del 29/10/1983 (Rv. 431180 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - IN GENERE - PARTI PRINCIPALI E PARTI ACCESSORIE DELL'EDIFICIO - DISTINZIONE - IRRILEVANZA - POSSIBILITÀ DELLA CREAZIONE DI INTERCAPEDINE - SUFFICIENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - IN GENERE - PARTI PRINCIPALI E PARTI ACCESSORIE DELL'EDIFICIO - DISTINZIONE - IRRILEVANZA - POSSIBILITÀ DELLA CREAZIONE DI INTERCAPEDINE - SUFFICIENZA.*
Ai fini dell'osservanza delle distanze legali, è irrilevante la distinzione tra parti principali dell'edificio e parti accessorie aventi funzione complementare o ornamentale, giacché il criterio distintivo è dato, non già dal carattere principale o accessorio dell'opera, bensì ed esclusivamente dall'oggettiva idoneità dello elemento costruttivo a determinare, per la sua struttura, entità e ubicazione, intercapedini dannose o pericolose, mentre al giudice non è lasciata alcuna discrezionalità circa la concreta valutazione relativa alla dannosità o pericolosità dell'intercapedine, perché la legge o il regolamento comunale integrativo, imponendo la osservanza di determinate distanze ha ritenuto che solo queste valgono a soddisfare le esigenze di igiene, salubrità e sicurezza degli abitati, attraverso un equo contemperamento degli interessi individuali dei singoli proprietari. (V 1408/73, mass n 364106; (V 1992/69, mass n 341214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)