Sez. L, Sentenza n. 1798 del 17/02/2000 (Rv. 533991 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Cooperative di lavoro - Trattamento contributivo agevolato ex art. 20 legge n. 114 del 1974 - Condizioni - Iscrizione nel registro prefettizio e inclusione nello schedario generale - Insufficienza - Requisito della presenza di almeno nove soci lavoratori - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Ai fini delle agevolazioni contributive previste per le cooperative dall'art. 20 della legge 16 aprile 1974 n. 114, non è sufficiente l'iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio e l'inclusione nello schedario generale ai sensi del D.L. C.p.S. n. 1577 del 1947, occorrendo - in base all'art. 22 di tale D.L. C.p.S., come modificato dall'art. 1 della legge n. 127 del 1971 - l'ulteriore requisito della presenza di almeno nove soci, la cui sussistenza deve essere verificata in concreto dal giudice di merito a prescindere dalle risultanze di carattere amministrativo; in particolare, per quanto riguarda le cooperative di lavoro, a norma dell'art. 23 del D.L. C.p.S. citato, come modificato dall'art. 2 della legge n. 127 del 1971, gli almeno nove soci devono essere prestatori di attività o esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della compagine di appartenenza (nella specie, la sentenza di merito aveva escluso il diritto alle agevolazioni nei confronti di una cooperativa di lavoro che, sebbene iscritta nel registro prefettizio e inclusa nello schedario generale, aveva solo sei soci lavoratori su quattordici; nel confermare tale decisione, la S.C. ha anche escluso che le agevolazioni potessero spettare alla cooperativa in quanto tale, siccome iscritta nell'apposito schedario, osservando in proposito che l'iscrizione era stata ottenuta illegittimamente sommando promiscuamente i soci lavoratori e quelli non lavoratori).
Riferimenti normativi: Legge 16/04/1974 num. 114 art. 20, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 22, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 23 CORTE COST., Legge 17/02/1971 num. 127 art. 1, Legge 17/02/1971 num. 127 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)