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Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 19/05/2010 (Rv. 613131 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Art. 50 bis del d.l. n. 331 del 1993 - Depositi fiscali ai fini IVA - Ammissione in libera pratica di beni non comunitari - Omessa introduzione nel deposito - IVA all'importazione - Pagamento - Obbligatorietà - Omissione - Assolvimento, mediante autofatturazione, dell'IVA interna - Effetto compensativo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613131-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di depositi fiscali ai fini IVA, previsti dall'art. 50-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, il mancato assolvimento dell'IVA all'importazione per essere stati ammessi in libera pratica dei beni non comunitari senza procedere al loro effettivo immagazzinamento, non può essere compensato dall'assolvimento, mediante autofatturazione, dell'IVA interna, in considerazione della diversità tra i due tributi: l'IVA all'importazione è un diritto di confine che deve essere accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, e di cui una quota parte va riversata alla Comunità Europea, mentre l'IVA nazionale viene autoliquidata e versata in relazione alla massa di operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente ed inserite nella dichiarazione periodica, costituendo, peraltro, l'autofatturazione delle merci in uscita da un deposito IVA, un'operazione neutra di compensazione dell'IVA nazionale a debito con quella a credito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)