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Sez. 3, Ordinanza n. 1095 del 07/03/1996 Cc. (dep. 03/05/1996) Rv. 205241 - 01

Edilizia - In genere | Illeciti urbanistici - Sospensione del procedimento in pendenza di una richiesta di condono - Rigetto della richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione procedura per la concessione in sanatoria - Impugnazione solo con la sentenza - Necessità - Estensione della possibilità di autonoma impugnazione prevista dall'art. 479 cod. proc. pen. dell'ordinanza che dispone la sospensione per la decisione di una pregiudiziale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205241-01

Edilizia - In genere

L'ordinanza emessa in dibattimento con la quale viene respinta la richiesta di sospensione del processo a causa della pendenza della procedura di sanatoria di un illecito urbanistico non è autonomamente impugnabile e deve essere impugnata insieme alla sentenza secondo il principio generale fissato dall'art. 586 cod. proc. pen.. La possibilità di impugnare autonomamente la sospensione del dibattimento in attesa della decisione di una questione civile o amministrativa prevista dall'art. 479 non è infatti estensibile all'ipotesi in cui la sospensione sia rifiutata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 479, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)