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Sez. 3, Sentenza n. 300 del 17/01/1986 (Rv. 443929 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE DI VENDITA AI TITOLARI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - DECADENZA DEGLI AVENTI DIRITTO DALL'ESERCIZIO DEL PREDETTO DIRITTO - VENDITA DEL FONDO A PERSONA DIVERSA DAL PROMISSARIO ACQUIRENTE RISULTANTE DAL PRELIMINARE IN QUESTIONE - INAMMISSIBILITÀ - VENDITA AL CONIUGE DELLO ORIGINARIO PROMISSARIO ACQUIRENTE RISPETTO AL QUALE VIGA IL REGIME DI COMUNIONE LEGALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443929-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE DI VENDITA AI TITOLARI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - DECADENZA DEGLI AVENTI DIRITTO DALL'ESERCIZIO DEL PREDETTO DIRITTO - VENDITA DEL FONDO A PERSONA DIVERSA DAL PROMISSARIO ACQUIRENTE RISULTANTE DAL PRELIMINARE IN QUESTIONE - INAMMISSIBILITÀ - VENDITA AL CONIUGE DELLO ORIGINARIO PROMISSARIO ACQUIRENTE RISPETTO AL QUALE VIGA IL REGIME DI COMUNIONE LEGALE - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di prelazione agraria il principio che la decadenza degli aventi diritto non legittima il concedente a vendere a persona diversa dal promissario acquirente risultante dal preliminare a quelli trasmesso, incidendo detta decadenza soltanto sul preliminare stesso nei termini in cui è stato trasmesso, con la conseguenza che una nuova e diversa ipotesi traslativa del fondo riattiva il diritto di prelazione, trova deroga nell'ipotesi in cui la vendita venga stipulata oltre che con l'originario promissario acquirente anche con il di lui coniuge che non risulti in regime diverso da quello di comunione legale à termini dell'art. 177 cod. civ., atteso che, in presenza di tale situazione e della conseguente comunione ex lege da parte del coniuge del fondo acquistato, la detta vendita realizza, nel rapporto reale e nel rapporto agrario, una vicenda dagli effetti traslativi non diversi da quelli valutabili ex ante alla stregua del preliminare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)