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Sez. 3, Sentenza n. 3241 del 21/03/1995 (Rv. 491290 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Disciplina anteriore alla legge n.203 del 1982 - Coniuge dell'affittuario in regime di comunione di beni - Autonomo diritto di prelazione - Sussistenza - Esclusione - Legittimazione sostitutiva di quella del coniuge affittuario - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491290-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Nella disciplina anteriore alla legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 48 dispone che i rapporti agrari intercorrono tra il concedente e la famiglia coltivatrice, il coniuge dell'affittuario in regime di comunione dei beni, ove non abbia anch'egli stipulato il contratto di affitto, non è autonomo titolare del diritto di prelazione e perciò non è destinatario delle norme che, in funzione dell'esercizio di tale diritto, impongono la comunicazione della proposta di alienazione, ma gode solo di una legittimazione sostitutiva di quella dell'affittuario quanto all'esercizio del diritto e deve perciò osservare per tale esercizio i termini che avrebbero dovuto essere rispettati dall'affittuario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)