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Sez. 2 - , Sentenza n. 10623 del 28/04/2017 (Rv. 643893 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento di rigetto del reclamo contro il diniego di intavolazione ex art. 126, del r.d. 489 del 1929 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento
Stato
decisa il 2017-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643893-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Avverso il provvedimento di diniego di intavolazione emesso dal tribunale in sede di reclamo deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., che è esperibile solo contro decisioni conclusive di procedimenti contenziosi, mentre il provvedimento suddetto viene pronunciato all'esito di un procedimento che non comporta esplicazione di un'attività giurisdizionale in sede contenziosa, - essendo in esso unica parte l'istante e non avente ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi quanto, piuttosto, il regolamento, secondo legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare - ed è insuscettibile di passare in giudicato potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto all'intavolazione. Né, ai fini della natura del procedimento, rileva l'inconveniente che, nelle more di tale giudizio, i terzi possano dare corso ad una pubblicità di diritti incompatibili.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 61, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 94, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)