Sez. 5, Sentenza n. 24182 del 13/11/2006 (Rv. 594277 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Costituzione in giudizio del ricorrente - Deposito di copia della ricevuta di spedizione della raccomandata - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Costituzione del resistente - Sanatoria - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiamato dall'art. 53, comma secondo, per il procedimento di appello, richiede, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale, la cui mancata allegazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non sanabile neppure per effetto della costituzione in giudizio del resistente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)