Sez. 5, Sentenza n. 8664 del 15/04/2011 (Rv. 617530 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione dell'appello - Deposito del ricorso notificato in uno alla ricevuta della notifica - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Sostituzione della ricevuta con attestazione di conformità fra originale e copia notificata - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'appellante - ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiamato dall'art. 53, comma secondo - deve depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta, se la notifica è avvenuta a mezzo posta. Nel caso di appello proposto dall'Amministrazione, il deposito della ricevuta non può essere sostituito dall'attestazione, rilasciata dal direttore dell'Ufficio, di conformità fra originale e copia spedita, in quanto il deposito della ricevuta ha la funzione di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)