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Sez. 5, Sentenza n. 1256 del 27/10/1967 Ud. (dep. 12/02/1968) Rv. 106762 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA -ANNULLAMENTO - CON RINVIO - PARZIALE - GIUDIZIO DI RINVIO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - OMESSA DECLARATORIA DI ESCLUSIONE DI UN REATO - CAPO DELLA PRONUNCIA DI APPELLO NON COLPITO DI ANNULLAMENTO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106762-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA -ANNULLAMENTO - CON RINVIO - PARZIALE - GIUDIZIO DI RINVIO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - OMESSA DECLARATORIA DI ESCLUSIONE DI UN REATO - CAPO DELLA PRONUNCIA DI APPELLO NON COLPITO DI ANNULLAMENTO - PRECLUSIONE.*

Non merita censura la sentenza del giudice di rinvio per omessa declaratoria di Estinzione di un reato per prescrizione, se la relativa imputazione era sottratta alla sua cognizione, perche del tutto estranea al punto che era stato oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione (nella specie, concernente un altro capo della pronuncia del giudice di appello). (contra 101245, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)